500.110
BvBRProtPop
CH-TI
Art. 2 RProtPop Regolamento sulla protezione della popolazione (RProtPop)
RProtPop
Art. 2 RProtPop
1 Nello svolgimento delle proprie mansioni, il Dipartimento è assistito dalla Commissione cantonale pericoli Ticino (CCPT).
2 La CCPT è nominata dal Consiglio di Stato ogni quattro anni e si compone dei rappresentanti di ogni Dipartimento.
3 A seconda delle tematiche trattate, possono essere chiamati a collaborare con la CCPT , i partner istituzionali della protezione della popolazione e ulteriori specialisti.