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Art. 2 RProtPop Regolamento sulla protezione della popolazione (RProtPop)

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Art. 2 RProtPop

1 Nello svolgimento delle proprie mansioni, il Dipartimento è assistito dalla Commissione cantonale pericoli Ticino (CCPT).

2 La CCPT è nominata dal Consiglio di Stato ogni quattro anni e si compone dei rappresentanti di ogni Dipartimento.

3 A seconda delle tematiche trattate, possono essere chiamati a collaborare con la CCPT , i partner istituzionali della protezione della popolazione e ulteriori specialisti.

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