Art. 2 LProtPop Legge sulla protezione della popolazione (LProtPop)
Art. 2 LProtPop
[3] 1 La protezione della popolazione è un sistema integrato con il compito di coordinare l’intervento delle autorità cantonali e comunali e di organizzazioni civili di aiuto e salvataggio in caso di eventi maggiori o di catastrofe.
2 Essa ha altresì lo scopo di garantire, in caso di stato di necessità, l’attività governativa e amministrativa e il funzionamento dei servizi tecnici indispensabili così come l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi d’importanza vitale.
3 Il Consiglio di Stato può definire il sistema di comunicazione (rete radio) compatibile e destinato a tutte le organizzazioni di sicurezza. [4]
[3] Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.
[4] Cpv. introdotto dal DL 18.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 206.