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CH-TI
Art. 9 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino
Art. 9 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino
[8] C ontro le decisioni del Dipartimento emanate in virtù della presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
[8] Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 121.