484.150
CH-TI
Art. 8 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino
Art. 8 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino
[7] 1 Il Consiglio di Stato nomina una commissione consultiva nella quale sono anche rappresentate le associazioni interessate.
2 Essa ha segnatamente il compito di preavvisare le deroghe di cui all’art. 7 della presente ordinanza, di collaborare con il Dipartimento del territorio e di proporre misure adeguate al conseguimento delle finalità dell’ordinanza.
3 La vigilanza compete al Dipartimento del territorio che può avvalersi della collaborazione dei servizi cantonali interessati.
[7] Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.