Legislator Giurisprudenza & Legislazione
484.150 CH-TI

Art. 8 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino

Apri la fonte ufficiale Atto completo (13 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 8 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino

[7] 1 Il Consiglio di Stato nomina una commissione consultiva nella quale sono anche rappresentate le associazioni interessate.

2 Essa ha segnatamente il compito di preavvisare le deroghe di cui all’art. 7 della presente ordinanza, di collaborare con il Dipartimento del territorio e di proporre misure adeguate al conseguimento delle finalità dell’ordinanza.

3 La vigilanza compete al Dipartimento del territorio che può avvalersi della collaborazione dei servizi cantonali interessati.

[7] Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

← Art. 7 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino Art. 9 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →