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Art. 7 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino

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Art. 7 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino

1 Il Consiglio di Stato può permettere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza, quando interessi pubblici, manifestamente prevalenti, lo esigono.

2 Le richieste vanno inoltrate tramite il Dipartimento del territorio. [6]

[6] Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

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