Art. 5 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino
Art. 5 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino
[4] 1 Nei limiti della presente ordinanza la buona manutenzione dei terreni e dei canali spetta ai proprietari o agli affittuari.
2 I lischedi devono essere tagliati una volta all’anno, previa informazione del Dipartimento del territorio, nel periodo dal 15 settembre al 1° dicembre e la lettiera deve essere raccolta e asportata.
3 I proprietari o gli affittuari che non potessero provvedere direttamente al taglio dei lischedi sono tenuti a darne comunicazione entro il 1° settembre al Dipartimento del territorio.
4 Il Dipartimento del territorio si riserva ogni altro intervento necessario per la conservazione di particolari biotopi. I proprietari o gli affittuari verranno preventivamente informati.
[4] Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.