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CH-TI
Art. 4 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino
Art. 4 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino
1 Le zone agricole sono definite dalla carta dei terreni agricoli e idrofitici.
2 La coltivazione agricola è regolata dalle disposizioni emanate dal Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione agricoltura, d’intesa con il Dipartimento del territorio e tenuto conto delle finalità prottetive della presente ordinanza. [3]
3 In particolare l’impiego di erbicidi, pesticidi e fertilizzanti è concordato annualmente dagli agricoltori con l’Ufficio di consulenza agricola.
[3] Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.