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CH-TI
Art. 3 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino
Art. 3 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino
1 La pesca con barche a remi e a 20 metri dai canneti è ammessa per i pescatori in possesso di patente delle categorie 1 e 2 per reti da posta e tramagli.
2 Per quanto concerne gli orari fanno stato le disposizioni che regolano la pesca nelle acque italo-svizzere.
3 È vietato l’uso di attrezzi ausiliari come il follone e il sasso con la fune.