Art. 2 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino
Art. 2 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino
Nella zona protetta sono vietati gli interventi e le attività che potrebbero compromettere l’integrità della flora, della fauna e dei biotopi o alterare il paesaggio. Sono in particolare vietati
a) le costruzioni, le ricostruzioni e gli impianti di ogni genere del genio civile e stradale;
b) la posa di recinzioni (ad eccezione di quelle per la custodia del bestiame al pascolo e di quelle per la protezione delle colture intensive nelle zone B e C), di cartelli e di insegne che non siano imposti dalle vigenti leggi;
c) le escavazioni, i riporti e i depositi di qualsiasi genere di materiale, come pure i lavori di drenaggio e di bonifica dei terreni idrofitici (lischedi, giunchetti, canneti, ecc.) e l’escavazione di materiale dai corsi d’acqua e dalla corona protetta del lago;
d) il traffico motorizzato nella zona A, riservati i bisogni della coltivazione agricola e forestale, della manutenzione e della gestione degli impianti militari esistenti e del territorio protetto in genere;
e) la circolazione pedonale nella zona A, all’infuori dei percorsi marcati sul terreno e di quelli inerenti all’esercizio agricolo e forestale;
f) nelle zone A e B, il bagno, la navigazione con natanti a motore di ogni genere fino ad una distanza di 150 m dalla riva, come pure la navigazione con barche a remi fino alla distanza di 50 m dalle sponde; è in ogni caso vietato l’approdo. La navigazione lungo il litorale di Magadino e della Verzasca (zona C) è regolata da disposizioni emanate dal Dipartimento del territorio; [2]
g) il campeggio, il parcheggio di roulottes e simili, ad eccezione dei settori della zona C per i quali esiste un’autorizzazione cantonale;
h) nelle zone A e B, il cogliere, lo sradicare e il danneggiare piante di ogni genere all’infuori dell’utilizzazione dei prati falciati e pascolati e del taglio annuo dei lischedi;
i) l’uccisione e la cattura di ogni genere di animali; ad eccezione della pesca con la lenza dalla riva di Magadino e dalla Traversa della Peppa fino al punto 194.8 della carta nazionale 1:25 000 e lungo il Ticino e la Verzasca nelle zone B e C e lungo i canali delle zone B e C fuori dai canneti;
l) il cavalcare nella zona A e, entro i canneti delle zone B e C;
m) il lasciare i cani in libertà;
n) l’introduzione di nuove specie di vegetali e animali estranee al comprensorio, riservate le necessità agricole;
o) l’accensione di fuochi all’aperto;
p) le immissioni e gli intorbimenti di ogni genere, anche delle acque affluenti da fuori zona.
[2] Lett. modificata dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.