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Art. 13 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino

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Art. 13 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino

La presente ordinanza abroga l’ordinanza 28 maggio 1974 ed entra in vigore [12] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Pubblicat o nel BU 1979 , 125.

[12] Entrata in vigore: 12 giugno 1979 - BU 1979, 125.

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