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Art. 12 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino

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Art. 12 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino

[11] Il Dipartimento del territorio può ordinare la cessazione della manomissione in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza e chiedere inoltre il ripristino della situazione anteriore.

[11] Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

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