484.150
CH-TI
Art. 12 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino
Art. 12 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino
[11] Il Dipartimento del territorio può ordinare la cessazione della manomissione in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza e chiedere inoltre il ripristino della situazione anteriore.
[11] Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.