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CH-TI
Art. 11 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino
Art. 11 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino
1 Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alle decisioni emanate in virtù della medesima sono punite conformemente all’art. 9 del decreto legislativo del 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio e al relativo regolamento di applicazione, secondo la legge di procedura per le contravvenzioni. [10]
2 Sono riservate le sanzioni previste da leggi speciali.
[10] Cpv. modificato dall’O 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 354.