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Art. 10 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino

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Art. 10 Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino

[9] 1 In caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza il Dipartimento del territorio può chiedere il ripristino dello stato anteriore e il risarcimento del danno cagionato.

2 In caso di inadempienza entro il termine prescritto il Dipartimento del territorio, previa diffida, è autorizzato a far eseguire i provvedimenti necessari a spese del responsabile.

[9] Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

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