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Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino

13 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (13)

Testo normativo (13 Articoli)

1 Il comprensorio delle Bolle di Magadino in territorio di Gordola, Locarno, Magadino e Tenero soggiace alle norme di polizia della presente ordinanza, a salvaguardia dei suoi valori ambientali, naturalistici e scientifici.

2 I confini del comprensorio delle Bolle di Magadino sono indicati nel piano che è parte integrante della presente ordinanza.

3 Il comprensorio è suddiviso in tre zone distinte, contrassegnate con le lettere A, B e C ed è inoltre segnalato nel terreno mediante affissi.

4 La seguente ordinanza e il relativo piano possono essere consultati presso le cancellerie dei Comuni interessati e il Dipartimento del territorio. [1]

[1] Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

Nella zona protetta sono vietati gli interventi e le attività che potrebbero compromettere l’integrità della flora, della fauna e dei biotopi o alterare il paesaggio. Sono in particolare vietati

a) le costruzioni, le ricostruzioni e gli impianti di ogni genere del genio civile e stradale;

b) la posa di recinzioni (ad eccezione di quelle per la custodia del bestiame al pascolo e di quelle per la protezione delle colture intensive nelle zone B e C), di cartelli e di insegne che non siano imposti dalle vigenti leggi;

c) le escavazioni, i riporti e i depositi di qualsiasi genere di materiale, come pure i lavori di drenaggio e di bonifica dei terreni idrofitici (lischedi, giunchetti, canneti, ecc.) e l’escavazione di materiale dai corsi d’acqua e dalla corona protetta del lago;

d) il traffico motorizzato nella zona A, riservati i bisogni della coltivazione agricola e forestale, della manutenzione e della gestione degli impianti militari esistenti e del territorio protetto in genere;

e) la circolazione pedonale nella zona A, all’infuori dei percorsi marcati sul terreno e di quelli inerenti all’esercizio agricolo e forestale;

f) nelle zone A e B, il bagno, la navigazione con natanti a motore di ogni genere fino ad una distanza di 150 m dalla riva, come pure la navigazione con barche a remi fino alla distanza di 50 m dalle sponde; è in ogni caso vietato l’approdo. La navigazione lungo il litorale di Magadino e della Verzasca (zona C) è regolata da disposizioni emanate dal Dipartimento del territorio; [2]

g) il campeggio, il parcheggio di roulottes e simili, ad eccezione dei settori della zona C per i quali esiste un’autorizzazione cantonale;

h) nelle zone A e B, il cogliere, lo sradicare e il danneggiare piante di ogni genere all’infuori dell’utilizzazione dei prati falciati e pascolati e del taglio annuo dei lischedi;

i) l’uccisione e la cattura di ogni genere di animali; ad eccezione della pesca con la lenza dalla riva di Magadino e dalla Traversa della Peppa fino al punto 194.8 della carta nazionale 1:25 000 e lungo il Ticino e la Verzasca nelle zone B e C e lungo i canali delle zone B e C fuori dai canneti;

l) il cavalcare nella zona A e, entro i canneti delle zone B e C;

m) il lasciare i cani in libertà;

n) l’introduzione di nuove specie di vegetali e animali estranee al comprensorio, riservate le necessità agricole;

o) l’accensione di fuochi all’aperto;

p) le immissioni e gli intorbimenti di ogni genere, anche delle acque affluenti da fuori zona.

[2] Lett. modificata dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

1 La pesca con barche a remi e a 20 metri dai canneti è ammessa per i pescatori in possesso di patente delle categorie 1 e 2 per reti da posta e tramagli.

2 Per quanto concerne gli orari fanno stato le disposizioni che regolano la pesca nelle acque italo-svizzere.

3 È vietato l’uso di attrezzi ausiliari come il follone e il sasso con la fune.

1 Le zone agricole sono definite dalla carta dei terreni agricoli e idrofitici.

2 La coltivazione agricola è regolata dalle disposizioni emanate dal Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione agricoltura, d’intesa con il Dipartimento del territorio e tenuto conto delle finalità prottetive della presente ordinanza. [3]

3 In particolare l’impiego di erbicidi, pesticidi e fertilizzanti è concordato annualmente dagli agricoltori con l’Ufficio di consulenza agricola.

[3] Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

[4] 1 Nei limiti della presente ordinanza la buona manutenzione dei terreni e dei canali spetta ai proprietari o agli affittuari.

2 I lischedi devono essere tagliati una volta all’anno, previa informazione del Dipartimento del territorio, nel periodo dal 15 settembre al 1° dicembre e la lettiera deve essere raccolta e asportata.

3 I proprietari o gli affittuari che non potessero provvedere direttamente al taglio dei lischedi sono tenuti a darne comunicazione entro il 1° settembre al Dipartimento del territorio.

4 Il Dipartimento del territorio si riserva ogni altro intervento necessario per la conservazione di particolari biotopi. I proprietari o gli affittuari verranno preventivamente informati.

[4] Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

Tenuto conto delle finalità protettive della presente ordinanza, il Dipartimento del territorio può rilasciare permessi speciali per le attività seguenti: [5]

a) costruzioni e ricostruzioni ritenuto che sia dimostrato un bisogno oggettivamente fondato preminente sull’interesse della protezione;

b) taglio di alberi ed arbusti, compresi i boschi di golena;

c) livellamento di terreni agricoli;

d) uso del fuoco a scopo di manutenzione dei terreni;

e) modifica dei comprensori soggetti a utilizzazione agricola o forestale;

f) circolazione pedonale in zona A, a scopo scientifico e didattico, all’infuori dei percorsi segnalati;

g) navigazione nei canali con barche a remi;

h) caccia selettiva e cattura di animali dannosi all’agricoltura.

[5] Frase modificata dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

1 Il Consiglio di Stato può permettere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza, quando interessi pubblici, manifestamente prevalenti, lo esigono.

2 Le richieste vanno inoltrate tramite il Dipartimento del territorio. [6]

[6] Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

[7] 1 Il Consiglio di Stato nomina una commissione consultiva nella quale sono anche rappresentate le associazioni interessate.

2 Essa ha segnatamente il compito di preavvisare le deroghe di cui all’art. 7 della presente ordinanza, di collaborare con il Dipartimento del territorio e di proporre misure adeguate al conseguimento delle finalità dell’ordinanza.

3 La vigilanza compete al Dipartimento del territorio che può avvalersi della collaborazione dei servizi cantonali interessati.

[7] Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

[8] C ontro le decisioni del Dipartimento emanate in virtù della presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

[8] Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 121.

[9] 1 In caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza il Dipartimento del territorio può chiedere il ripristino dello stato anteriore e il risarcimento del danno cagionato.

2 In caso di inadempienza entro il termine prescritto il Dipartimento del territorio, previa diffida, è autorizzato a far eseguire i provvedimenti necessari a spese del responsabile.

[9] Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

1 Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alle decisioni emanate in virtù della medesima sono punite conformemente all’art. 9 del decreto legislativo del 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio e al relativo regolamento di applicazione, secondo la legge di procedura per le contravvenzioni. [10]

2 Sono riservate le sanzioni previste da leggi speciali.

[10] Cpv. modificato dall’O 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 354.

[11] Il Dipartimento del territorio può ordinare la cessazione della manomissione in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza e chiedere inoltre il ripristino della situazione anteriore.

[11] Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

La presente ordinanza abroga l’ordinanza 28 maggio 1974 ed entra in vigore [12] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Pubblicat o nel BU 1979 , 125.

[12] Entrata in vigore: 12 giugno 1979 - BU 1979, 125.

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