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Art. 7 Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione

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Art. 7 Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione

1 Al termine del corso la società cinofila organizzatrice deve rilasciare un attestato di frequenza al detentore del cane che indichi segnatamente

a) le generalità del detentore;

b) il numero di microchip del cane;

c) la sede del corso;

d) il nome dell’istruttore responsabile del cane;

e) il periodo di frequenza del corso.

2 Il certificato di presenza è rilasciato nei casi in cui il binomio cane-proprietario abbia frequentato l’ intero corso.

3 Il certificato può essere rilasciato anche nei casi in cui per giustificati motivi il binomio cane-proprietario abbia frequentato unicamente il 90% delle lezioni dell’intero corso.

4 La società che organizza il corso deve tenere un registro dei partecipanti per almeno 5 anni.

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