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CH-TI
Art. 7 Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione
Art. 7 Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione
1 Al termine del corso la società cinofila organizzatrice deve rilasciare un attestato di frequenza al detentore del cane che indichi segnatamente
a) le generalità del detentore;
b) il numero di microchip del cane;
c) la sede del corso;
d) il nome dell’istruttore responsabile del cane;
e) il periodo di frequenza del corso.
2 Il certificato di presenza è rilasciato nei casi in cui il binomio cane-proprietario abbia frequentato l’ intero corso.
3 Il certificato può essere rilasciato anche nei casi in cui per giustificati motivi il binomio cane-proprietario abbia frequentato unicamente il 90% delle lezioni dell’intero corso.
4 La società che organizza il corso deve tenere un registro dei partecipanti per almeno 5 anni.
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