482.315
CH-TI
Art. 3 Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione
Art. 3 Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione
I corsi cantonali devono essere tenuti personalmente da
a) istruttori riconosciuti dall’Ufficio federale di veterinaria (istruttori OPAn) con tre anni di esperienza professionale;
b) veterinari comportamentalisti;
c) istruttori con formazione accademica nel campo dell’etologia.
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Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione
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