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Art. 3 Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione

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Art. 3 Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione

I corsi cantonali devono essere tenuti personalmente da

a) istruttori riconosciuti dall’Ufficio federale di veterinaria (istruttori OPAn) con tre anni di esperienza professionale;

b) veterinari comportamentalisti;

c) istruttori con formazione accademica nel campo dell’etologia.

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