482.315
CH-TI
Art. 2 Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione
Art. 2 Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione
1 Il corso può essere tenuto unicamente dopo aver ottenuto il necessario riconoscimento da parte dell’Ufficio del veterinario cantonale (UVC).
2 Il riconoscimento è concesso quando sia i requisiti concernenti la formazione degli istruttori sia i requisiti concernenti i contenuti dei corsi fissati dalla presente direttiva sono soddisfatti.
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Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione
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