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Art. 2 Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione

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Art. 2 Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione

1 Il corso può essere tenuto unicamente dopo aver ottenuto il necessario riconoscimento da parte dell’Ufficio del veterinario cantonale (UVC).

2 Il riconoscimento è concesso quando sia i requisiti concernenti la formazione degli istruttori sia i requisiti concernenti i contenuti dei corsi fissati dalla presente direttiva sono soddisfatti.

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