Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
Le presenti direttive disciplinano il riconoscimento e l’organizzazione dei corsi d’istruzione per la tenuta dei cani delle razze soggette ad autorizzazione.
1 Il corso può essere tenuto unicamente dopo aver ottenuto il necessario riconoscimento da parte dell’Ufficio del veterinario cantonale (UVC).
2 Il riconoscimento è concesso quando sia i requisiti concernenti la formazione degli istruttori sia i requisiti concernenti i contenuti dei corsi fissati dalla presente direttiva sono soddisfatti.
I corsi cantonali devono essere tenuti personalmente da
a) istruttori riconosciuti dall’Ufficio federale di veterinaria (istruttori OPAn) con tre anni di esperienza professionale;
b) veterinari comportamentalisti;
c) istruttori con formazione accademica nel campo dell’etologia.
I contenuti del corso devono comprendere
a) attenzione: il detentore deve essere in grado di ottenere l’attenzione del cane;
b) inibizione al morso e gioco: il cane deve aver acquisito l’inibizione del morso e controllarsi nel gioco;
c) condotta al guinzaglio: il detentore deve poter camminare con il cane legato al guinzaglio senza farsi tirare dal cane;
d) condotta senza guinzaglio: il cane deve seguire il detentore al piede anche se non è legato al guinzaglio;
e) richiamo del cane: il detentore deve essere in grado di richiamare il cane con successo in ogni situazione;
f) comandi di base: «seduto»; «terra»: il cane deve conoscere le posizioni di base ed eseguirle su ordine del detentore;
g) separazione controllata: il cane deve mantenere la posizione richiesta dal detentore;
h) indifferenza a persone estranee: il cane non deve avere reazioni aggressive e il detentore deve riuscire a mantenere il controllo del cane se il cane incontra persone sconosciute in bicicletta o a piedi;
i) approccio con altri cani: il cane non deve avere reazioni aggressive e il detentore deve riuscire a mantenere il controllo del cane se il cane incontra altri cani;
j) manipolazione del cane: il detentore deve poter manipolare il cane e mettergli la museruola;
k) lettura microchip: il cane deve permettere facilmente la lettura del microchip.
1 Durante il corso deve essere utilizzato il metodo di educazione gentile. Non è ammesso in nessun caso l’utilizzo di metodi o strumenti coercitivi.
2 Ogni istruttore può lavorare al massimo con 5 cani.
L’iscrizione avviene direttamente presso la società cinofila organizzatrice. Il corso può essere frequentato anche da cani non soggetti all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’art. 14 Legge sui cani.
1 Al termine del corso la società cinofila organizzatrice deve rilasciare un attestato di frequenza al detentore del cane che indichi segnatamente
a) le generalità del detentore;
b) il numero di microchip del cane;
c) la sede del corso;
d) il nome dell’istruttore responsabile del cane;
e) il periodo di frequenza del corso.
2 Il certificato di presenza è rilasciato nei casi in cui il binomio cane-proprietario abbia frequentato l’ intero corso.
3 Il certificato può essere rilasciato anche nei casi in cui per giustificati motivi il binomio cane-proprietario abbia frequentato unicamente il 90% delle lezioni dell’intero corso.
4 La società che organizza il corso deve tenere un registro dei partecipanti per almeno 5 anni.
Il prezzo del corso è stabilito dalla società cinofila.
Le presenti direttive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano immediatamente in vigore. [1]
Pubblicat o nel BU 2010 , 161.
[1] Entrata in vigore: 27 aprile 2010 - BU 2010, 161.