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Art. 9 RCani Regolamento sui cani (RCani)

RCani
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Art. 9 RCani

[3] 1 L’autorità cantonale competente autorizza gli istruttori cinofili abilitati a tenere il corso di base.

2 Essa può revocare l’autorizzazione in caso di inadempienze o violazione dei relativi obblighi.

3 Essa pubblica un elenco degli istruttori autorizzati sul proprio sito web.

[3] Art. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 198; precedente modifica: BU 2025, 396.

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