482.310
RHundeRCani
CH-TI
Art. 8 RCani Regolamento sui cani (RCani)
RCani
Art. 8 RCani
1 L’obbligo di conduzione singola incombe a chi detiene, accudisce o conduce temporaneamente il cane.
2 Fanno eccezione all’obbligo di conduzione singola le seguenti categorie di cani durante l’impiego nel loro specifico ramo di utilità
a) i cani da protezione e da conduzione del bestiame;
b) i cani da soccorso;
c) i cani degli organi di polizia, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e dell’esercito.