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Art. 8 RCani Regolamento sui cani (RCani)

RCani
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Art. 8 RCani

1 L’obbligo di conduzione singola incombe a chi detiene, accudisce o conduce temporaneamente il cane.

2 Fanno eccezione all’obbligo di conduzione singola le seguenti categorie di cani durante l’impiego nel loro specifico ramo di utilità

a) i cani da protezione e da conduzione del bestiame;

b) i cani da soccorso;

c) i cani degli organi di polizia, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e dell’esercito.

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