Art. 5 RCani Regolamento sui cani (RCani)
Art. 5 RCani
Sono esonerati dal pagamento della tassa sui cani
a) i detentori il cui cane è deceduto prima del 1° aprile dell’anno di computo;
b) i detentori entrati in possesso del cane dopo il 30 settembre dell’anno di computo;
c) i detentori di cani assegnati come mezzi ausiliari dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità secondo l’ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità del 29 novembre 1976 (OMAI), nonché i detentori di cani destinati a tali mansioni durante il periodo di permanenza presso famiglie adottive;
d) i detentori di cani di servizio secondo l’articolo 69 dell’ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn);
e) i detentori di cani da protezione del bestiame secondo l’articolo 10d dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP);
f) i detentori di cani impiegati dai seguenti servizi, qualora dispongano di un attestato che ne certifichi l’impiego di interesse pubblico
- Alpine Rescue Team (ART)
- Protezione civile
- Soccorso Alpino Svizzero (SAS)
- Società cani da traccia Canton Ticino (CTCT)
- Società Svizzera di Salvataggio, Sezione Lugano (SSSL)
- Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio (Redog) [2]
g) gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato che detengono cani in attesa di affidamento.
[2] Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 198.