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Art. 4 RCani Regolamento sui cani (RCani)

RCani
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Art. 4 RCani

1 Il Comune stabilisce in un’ordinanza l’importo della tassa sui cani.

2 Per la determinazione dell’assoggettamento fanno stato i dati registrati nella banca dati sui cani secondo l’articolo 30 capoverso 2 LFE.

3 Il Consiglio di Stato stabilisce in un tariffario gli importi delle altre prestazioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

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