Art. 3 RCani Regolamento sui cani (RCani)
Art. 3 RCani
1 Il Comune di domicilio registra il detentore alla banca dati sui cani secondo l’articolo 30 capoverso 2 della legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (LFE).
2 Al momento della registrazione il detentore deve dimostrare di avere
a) frequentato il corso di base per la detenzione di cani (art. 11a LCani); [1]
b) stipulato un’assicurazione di responsabilità civile (art. 5 LCani).
3 In caso di mancato adempimento dei requisiti di cui al capoverso 2, il Comune fissa un termine di massimo sei mesi per frequentare il corso di base per la detenzione di cani, rispettivamente un termine di massimo tre mesi per stipulare un’assicurazione di responsabilità civile.
4 Anche in assenza dei requisiti di cui al capoverso 2, il detentore deve essere registrato immediatamente nella banca dati sui cani.
[1] Lett. in vigore dal 1.6.2026 - BU 2025, 396.