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Art. 24 RCani Regolamento sui cani (RCani)

RCani
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Art. 24 RCani

Gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato

a) mettono a disposizione strutture per cani incustoditi;

b) collaborano con i Comuni per il collocamento dei cani incustoditi;

c) fatturano i costi del collocamento all’Ufficio del veterinario cantonale secondo un tariffario stabilito dal Consiglio di Stato.

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