482.310
RHundeRCani
CH-TI
Art. 24 RCani Regolamento sui cani (RCani)
RCani
Art. 24 RCani
Gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato
a) mettono a disposizione strutture per cani incustoditi;
b) collaborano con i Comuni per il collocamento dei cani incustoditi;
c) fatturano i costi del collocamento all’Ufficio del veterinario cantonale secondo un tariffario stabilito dal Consiglio di Stato.