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Art. 23 RCani Regolamento sui cani (RCani)

RCani
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Art. 23 RCani

1 Il Comune interviene in tutti i casi in cui cani vagano incustoditi sul suolo pubblico e in particolare

a) verifica l’identità del cane e provvede a contattare il detentore;

b) in caso di detentore sconosciuto o di detentore non reperibile, provvede al collocamento temporaneo del cane presso un ente per il soccorso agli animali riconosciuto dallo Stato.

2 I Comuni possono avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, dei veterinari e di uno o più enti per il soccorso agli animali.

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