482.310
RHundeRCani
CH-TI
Art. 21 RCani Regolamento sui cani (RCani)
RCani
Art. 21 RCani
1 Non sottostà agli obblighi del presente capitolo la detenzione di cani
a) degli organi di polizia, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e dell’esercito durante l’impiego nel loro specifico ramo di utilità;
b) assegnati come mezzi ausiliari dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità secondo l’OMAI;
c) detenuti presso gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato;
d) detenuti occasionalmente da parte di terzi sotto la responsabilità del detentore autorizzato.
2 I veterinari comportamentalisti e i giudici designati dall’Ufficio del veterinario cantonale sono esonerati dalla frequentazione del corso d’istruzione secondo l’articolo 12 LCani.