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Art. 21 RCani Regolamento sui cani (RCani)

RCani
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Art. 21 RCani

1 Non sottostà agli obblighi del presente capitolo la detenzione di cani

a) degli organi di polizia, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e dell’esercito durante l’impiego nel loro specifico ramo di utilità;

b) assegnati come mezzi ausiliari dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità secondo l’OMAI;

c) detenuti presso gli enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato;

d) detenuti occasionalmente da parte di terzi sotto la responsabilità del detentore autorizzato.

2 I veterinari comportamentalisti e i giudici designati dall’Ufficio del veterinario cantonale sono esonerati dalla frequentazione del corso d’istruzione secondo l’articolo 12 LCani.

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