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Art. 20 RCani Regolamento sui cani (RCani)

RCani
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Art. 20 RCani

1 Chi si trasferisce da un altro Cantone o Paese con il proprio cane di cui all’articolo 14 LCani è soggetto alle restrizioni previste dal presente capitolo e deve presentare la domanda di autorizzazione di detenzione entro trenta giorni dall’annuncio presso il Comune di domicilio.

2 Chi entra in possesso di un cane di cui all’articolo 14 LCani di età superiore ai tre anni, o si trasferisce in Ticino con il proprio cane di età superiore ai tre anni, entro sei mesi dall’entrata in possesso del cane o dal trasferimento deve frequentare il corso d’istruzione e sottoporsi al test attitudinale per l’ottenimento dell’attestato di capacità secondo gli articoli 12 e 13 LCani.

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