482.310
RHundeRCani
CH-TI
Art. 2 RCani Regolamento sui cani (RCani)
RCani
Art. 2 RCani
1 L’Ufficio del veterinario cantonale è l’autorità cantonale competente per l’applicazione della legislazione cantonale sui cani, a meno che la legge o il presente regolamento dispongano diversamente.
2 L’Ufficio del veterinario cantonale può emanare direttive ai Comuni concernenti segnatamente
a) la vigilanza sulla popolazione canina e il rispetto delle misure ordinate dall’Ufficio del veterinario cantonale;
b) la vigilanza sull’obbligo di frequentazione dei corsi;
c) la vigilanza sulla presenza di cani pericolosi;
d) la procedura d’incasso della tassa sui cani e il relativo riversamento al Cantone.