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Art. 2 RCani Regolamento sui cani (RCani)

RCani
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Art. 2 RCani

1 L’Ufficio del veterinario cantonale è l’autorità cantonale competente per l’applicazione della legislazione cantonale sui cani, a meno che la legge o il presente regolamento dispongano diversamente.

2 L’Ufficio del veterinario cantonale può emanare direttive ai Comuni concernenti segnatamente

a) la vigilanza sulla popolazione canina e il rispetto delle misure ordinate dall’Ufficio del veterinario cantonale;

b) la vigilanza sull’obbligo di frequentazione dei corsi;

c) la vigilanza sulla presenza di cani pericolosi;

d) la procedura d’incasso della tassa sui cani e il relativo riversamento al Cantone.

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