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Art. 19 RCani Regolamento sui cani (RCani)

RCani
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Art. 19 RCani

1 Dopo l’ottenimento dell’autorizzazione di detenzione, il detentore deve rispettare i seguenti oneri, pena la revoca della stessa, dandone tempestivamente comunicazione all’Ufficio del veterinario cantonale

a) frequentazione del corso d’istruzione (art. 12 LCani);

b) test attitudinale tra il nono e il tredicesimo mese di età del cane;

c) ripetizione del test attitudinale nel corso del terzo anno di età del cane per l’ottenimento dell’attestato di capacità.

2 L’Ufficio del veterinario cantonale decide in merito al rilascio dell’attestato di capacità.

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