482.310
RHundeRCani
CH-TI
Art. 19 RCani Regolamento sui cani (RCani)
RCani
Art. 19 RCani
1 Dopo l’ottenimento dell’autorizzazione di detenzione, il detentore deve rispettare i seguenti oneri, pena la revoca della stessa, dandone tempestivamente comunicazione all’Ufficio del veterinario cantonale
a) frequentazione del corso d’istruzione (art. 12 LCani);
b) test attitudinale tra il nono e il tredicesimo mese di età del cane;
c) ripetizione del test attitudinale nel corso del terzo anno di età del cane per l’ottenimento dell’attestato di capacità.
2 L’Ufficio del veterinario cantonale decide in merito al rilascio dell’attestato di capacità.