482.310
RHundeRCani
CH-TI
Art. 17 RCani Regolamento sui cani (RCani)
RCani
Art. 17 RCani
1 La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune di domicilio con la seguente documentazione
a) estratto del casellario giudiziale;
b) attestato di frequenza del corso di base per la detenzione di cani nei casi stabiliti dalla legge;
c) eventuali attestati genealogici.
2 Il Comune di domicilio verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall’ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn).
3 Il Comune di domicilio preavvisa la domanda e la invia con tutta la documentazione all’Ufficio del veterinario cantonale.
4 L’Ufficio del veterinario cantonale decide in merito al rilascio dell’autorizzazione di detenzione.