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Art. 17 RCani Regolamento sui cani (RCani)

RCani
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Art. 17 RCani

1 La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune di domicilio con la seguente documentazione

a) estratto del casellario giudiziale;

b) attestato di frequenza del corso di base per la detenzione di cani nei casi stabiliti dalla legge;

c) eventuali attestati genealogici.

2 Il Comune di domicilio verifica il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dall’ordinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn).

3 Il Comune di domicilio preavvisa la domanda e la invia con tutta la documentazione all’Ufficio del veterinario cantonale.

4 L’Ufficio del veterinario cantonale decide in merito al rilascio dell’autorizzazione di detenzione.

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