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Art. 16 RCani Regolamento sui cani (RCani)

RCani
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Art. 16 RCani

1 I detentori di cani di cui all’articolo 14 LCani sono soggetti all’obbligo di autorizzazione di detenzione rilasciata dall’Ufficio del veterinario cantonale.

2 Il detentore deve ottenere l’autorizzazione prima dell’entrata in possesso del cane.

3 Per i cuccioli dei cani di cui all’articolo 14 LCani non ceduti a terzi la domanda di autorizzazione deve essere presentata entro il quarto mese di età.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (2)

52.2021.490 · ti (art. 16 RCani)
Appeal Against Denial of Restricted Dog Permit Based on Incomplete Criminal History Review
el presente giudizio. Tali problematiche, che non vanno certo sottovalutate, se non sanate, saranno oggetto di procedura giusta l'art. 16 RCani e di eventuali misure ex art. 18 LCani (come in parte già avvenuto). Stesso discorso vale per la detenzione del cane prima dell'o
52.2021.490 · ti (art. 16 RCani)
Applicant v. Cantonal Veterinary Office (Dog Permit Denial)
el presente giudizio. Tali problematiche, che non vanno certo sottovalutate, se non sanate, saranno oggetto di procedura giusta l'art. 16 RCani e di eventuali misure ex art. 18 LCani (come in parte già avvenuto). Stesso discorso vale per la detenzione del cane prima dell'o