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Art. 1 RCani Regolamento sui cani (RCani)

RCani
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Art. 1 RCani

1 Il Dipartimento della sanità e della socialità è l’autorità di vigilanza sull’applicazione della legislazione cantonale sui cani.

2 Il Dipartimento è in particolare competente per l’emanazione delle direttive concernenti il corso di base per la detenzione di cani, il corso d’istruzione, l’autorizzazione degli istruttori cinofili e i test attitudinali per la detenzione di cani delle razze soggette a restrizioni e i loro incroci.

Regolamento sui cani (RCani) Art. 2 RCani →

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