482.310
RHundeRCani
CH-TI
Art. 1 RCani Regolamento sui cani (RCani)
RCani
Art. 1 RCani
1 Il Dipartimento della sanità e della socialità è l’autorità di vigilanza sull’applicazione della legislazione cantonale sui cani.
2 Il Dipartimento è in particolare competente per l’emanazione delle direttive concernenti il corso di base per la detenzione di cani, il corso d’istruzione, l’autorizzazione degli istruttori cinofili e i test attitudinali per la detenzione di cani delle razze soggette a restrizioni e i loro incroci.