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Art. 7 LCani Legge sui cani (LCani)

LCani
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Art. 7 LCani

[7] 1 Ogni detentore deve provvedere ad una corretta socializzazione ed educazione del proprio cane.

2 Il detentore deve adottare le precauzioni necessarie affinché il cane non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

3 La fuga di un cane deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.

4 Nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali, i cani devono essere tenuti al guinzaglio e, se richiesto dalle circostanze, muniti da museruola.

5 Nella aree accessibili al pubblico, i cani di cui all’articolo 14 possono essere condotti soltanto individualmente.

6 Il Consiglio di Stato disciplina le eccezioni per i cani di utilità.

[7] Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

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