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Art. 6 LCani Legge sui cani (LCani)

LCani
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Art. 6 LCani

1 Il Dipartimento competente può vietare o limitare la detenzione di un can e a chi, a causa di dipendenza dal consumo di alcool o di sostanze stupefacenti o di altri impedimenti di natura fisica o psichica, non fosse in grado di assicurare una corretta gestione dell’animale.

2 Il Dipartimento può richiedere la produzione di certificazioni mediche.

b) obblighi del detentore

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