482.300
HuGLCani
CH-TI
Art. 6 LCani Legge sui cani (LCani)
LCani
Art. 6 LCani
1 Il Dipartimento competente può vietare o limitare la detenzione di un can e a chi, a causa di dipendenza dal consumo di alcool o di sostanze stupefacenti o di altri impedimenti di natura fisica o psichica, non fosse in grado di assicurare una corretta gestione dell’animale.
2 Il Dipartimento può richiedere la produzione di certificazioni mediche.
b) obblighi del detentore