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Art. 4a LCani Legge sui cani (LCani)

LCani
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Art. 4a LCani

[6] Il gettito della tassa sui cani è così devoluto

a) 25 franchi al Fondo per il soccorso degli animali;

b) 40 franchi allo Stato;

c) la quota rimanente, compresa tra 10 e 60 franchi, al Comune.

Responsabilità civile

[6] Art. introdotto dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

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