482.300
HuGLCani
CH-TI
Art. 4 LCani Legge sui cani (LCani)
LCani
Art. 4 LCani
[5] 1 I detentori di cani, di età superiore ai 3 mesi, domiciliati nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale.
2 La tassa è stabilita dal Comune di domicilio del detentore del cane tra un importo minimo di 75 franchi ed un importo massimo di 125 franchi.
3 Il Comune è competente per il prelievo della tassa.
4 Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni al pagamento della tassa.
[5] Art. modificato dalla L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393; precedente modifica: BU 2014, 160.