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Art. 4 LCani Legge sui cani (LCani)

LCani
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Art. 4 LCani

[5] 1 I detentori di cani, di età superiore ai 3 mesi, domiciliati nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale.

2 La tassa è stabilita dal Comune di domicilio del detentore del cane tra un importo minimo di 75 franchi ed un importo massimo di 125 franchi.

3 Il Comune è competente per il prelievo della tassa.

4 Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni al pagamento della tassa.

[5] Art. modificato dalla L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393; precedente modifica: BU 2014, 160.

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