Art. 3 LCani Legge sui cani (LCani)
Art. 3 LCani
1 I Municipi verifi can o la corretta identificazione dei can i presenti nella loro giurisdizione. A questo scopo essi hanno accesso alla banca dati designata dal Cantone.
2 Essi intervengono nei confronti dei proprietari e dei detentori di cani non identificati conformemente all’articolo 2.
3 Se né il proprietario né il detentore sono reperibili, i can i sono consegnati ad una società per la protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenze analoghe per un collocamento a spese del Cantone in base alla legislazione can tonale sulla protezione degli animali. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese sono poste a carico del proprietario o, in via subordinata, del detentore.
Tassa sui cani [4]
[4] Nota marginale modificata dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.