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Art. 3 LCani Legge sui cani (LCani)

LCani
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Art. 3 LCani

1 I Municipi verifi can o la corretta identificazione dei can i presenti nella loro giurisdizione. A questo scopo essi hanno accesso alla banca dati designata dal Cantone.

2 Essi intervengono nei confronti dei proprietari e dei detentori di cani non identificati conformemente all’articolo 2.

3 Se né il proprietario né il detentore sono reperibili, i can i sono consegnati ad una società per la protezione degli animali riconosciuta o ad altri enti con competenze analoghe per un collocamento a spese del Cantone in base alla legislazione can tonale sulla protezione degli animali. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese sono poste a carico del proprietario o, in via subordinata, del detentore.

Tassa sui cani [4]

[4] Nota marginale modificata dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

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