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Art. 21 LCani Legge sui cani (LCani)

LCani
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Art. 21 LCani

[18] 1 Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge e alle relative norme di applicazione è punito con una multa fino a 20'000 franchi.

2 Le contravvenzioni di cui agli articoli 2, 5, 7 capoversi 2–5, 10 capoverso 2, 11 e 11a sono perseguite e giudicate dai Comuni.

3 Le altre contravvenzioni sono perseguite e giudicate dall’autorità cantonale competente.

3bis L’importo delle multe incassate secondo il capoverso 3 è devoluto al Fondo per il soccorso degli animali.

4 Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere richiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti o un’altra adeguata garanzia.

Multe disciplinari

[18] Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393; precedente modifica: BU 2010, 260.

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