482.300
HuGLCani
CH-TI
Art. 20 LCani Legge sui cani (LCani)
LCani
Art. 20 LCani
1 Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono coperte dagli introiti della tassa di cui all’art. 4.
2 Il Consiglio di Stato copre le spese derivanti dall’applicazione dell’art. 14 della presente legge attraverso la riscossione di una tassa a carico dei proprietari di cani appartenenti alle razze e dei loro incroci oggetto di autorizzazione di detenzione.
Disposizioni penali