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Art. 20 LCani Legge sui cani (LCani)

LCani
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Art. 20 LCani

1 Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono coperte dagli introiti della tassa di cui all’art. 4.

2 Il Consiglio di Stato copre le spese derivanti dall’applicazione dell’art. 14 della presente legge attraverso la riscossione di una tassa a carico dei proprietari di cani appartenenti alle razze e dei loro incroci oggetto di autorizzazione di detenzione.

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