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Art. 1a LCani Legge sui cani (LCani)

LCani
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Art. 1a LCani

[2] 1 Il Consiglio di Stato può delegare a enti pubblici o privati l’adempimento di compiti derivanti dalla presente legge.

2 Esso ne definisce la modalità di finanziamento.

Identificazione e registrazione

[2] Art. introdotto dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

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