482.300
HuGLCani
CH-TI
Art. 19 LCani Legge sui cani (LCani)
LCani
Art. 19 LCani
[17] 1 Per la messa in atto delle misure di polizia l’autorità competente può avvalersi della collaborazione dei Comuni.
2 L’autorità competente e i Comuni possono avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, dei veterinari e di uno o più enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato.
[17] Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.