Legislator Giurisprudenza & Legislazione
482.300 HuGLCani CH-TI

Art. 19 LCani Legge sui cani (LCani)

LCani
Apri la fonte ufficiale Atto completo (27 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 19 LCani

[17] 1 Per la messa in atto delle misure di polizia l’autorità competente può avvalersi della collaborazione dei Comuni.

2 L’autorità competente e i Comuni possono avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, dei veterinari e di uno o più enti per il soccorso agli animali riconosciuti dallo Stato.

[17] Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

← Art. 18 LCani Legge sui cani (LCani) Art. 20 LCani →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →