Legislator Giurisprudenza & Legislazione
482.300 HuGLCani CH-TI

Art. 18 LCani Legge sui cani (LCani)

LCani
Apri la fonte ufficiale Atto completo (27 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 18 LCani

[16] 1 L’autorità competente può stabilire nei confronti di detentori di cani pericolosi

a) l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio, di munirli di museruola o di osservare altre misure di ordine gestionale;

b) l’obbligo di mettere in atto provvedimenti di ordine strutturale;

c) la visita veterinaria;

d) l’obbligo di frequentare appositi corsi o terapie comportamentali;

e) il sequestro temporaneo degli animali;

f) la confisca degli animali;

g) l’eutanasia degli animali;

h) il divieto di tenuta di animali;

i) eventuali altre misure ritenute adeguate allo scopo.

2 L’autorità competente ha accesso ai locali, alle attrezzature, ai veicoli, agli oggetti e agli animali. In tale funzione i suoi funzionari hanno qualità di organi della polizia giudiziaria.

3 Il diritto di accesso si estende ai terzi che collaborano nell’esecuzione della presente legge.

4 I costi delle misure adottate sono a carico del detentore. Lo Stato può esigere il versamento di un deposito cauzionale proporzionato alle spese previste.

Collaborazione con terzi

[16] Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

← Art. 17 LCani Legge sui cani (LCani) Art. 19 LCani →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →