Art. 18 LCani Legge sui cani (LCani)
Art. 18 LCani
[16] 1 L’autorità competente può stabilire nei confronti di detentori di cani pericolosi
a) l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio, di munirli di museruola o di osservare altre misure di ordine gestionale;
b) l’obbligo di mettere in atto provvedimenti di ordine strutturale;
c) la visita veterinaria;
d) l’obbligo di frequentare appositi corsi o terapie comportamentali;
e) il sequestro temporaneo degli animali;
f) la confisca degli animali;
g) l’eutanasia degli animali;
h) il divieto di tenuta di animali;
i) eventuali altre misure ritenute adeguate allo scopo.
2 L’autorità competente ha accesso ai locali, alle attrezzature, ai veicoli, agli oggetti e agli animali. In tale funzione i suoi funzionari hanno qualità di organi della polizia giudiziaria.
3 Il diritto di accesso si estende ai terzi che collaborano nell’esecuzione della presente legge.
4 I costi delle misure adottate sono a carico del detentore. Lo Stato può esigere il versamento di un deposito cauzionale proporzionato alle spese previste.
Collaborazione con terzi
[16] Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.