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Art. 17 LCani Legge sui cani (LCani)

LCani
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Art. 17 LCani

[15] 1 L’autorità competente può ordinare una perizia per valutare la pericolosità del cane e le attitudini del detentore al fine di adottare le relative misure.

2 I costi della perizia sono a carico del detentore.

2bis Lo Stato può esigere il versamento di un deposito cauzionale proporzionato alle spese previste.

3 Il Consiglio di Stato riconosce i periti e ne pubblica l’elenco sul Foglio ufficiale.

[15] Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.

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