482.300
HuGLCani
CH-TI
Art. 17 LCani Legge sui cani (LCani)
LCani
Art. 17 LCani
[15] 1 L’autorità competente può ordinare una perizia per valutare la pericolosità del cane e le attitudini del detentore al fine di adottare le relative misure.
2 I costi della perizia sono a carico del detentore.
2bis Lo Stato può esigere il versamento di un deposito cauzionale proporzionato alle spese previste.
3 Il Consiglio di Stato riconosce i periti e ne pubblica l’elenco sul Foglio ufficiale.
[15] Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.