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Art. 16 LCani Legge sui cani (LCani)

LCani
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Art. 16 LCani

1 I detentori, i Municipi, i medici, i veterinari, i consulenti in comportamento animale e gli istruttori di can i sono tenuti a notificare all’Ufficio del veterinario can tonale i casi di cui all’art. 15. L’Ufficio del veterinario can tonale informa il Municipio interessato.

2 I Municipi vigilano sulla popolazione canina allo scopo di reperire, direttamente o indirettamente, la presenza di cani pericolosi secondo l’art. 15 e ne danno notifica all’Ufficio del veterinario cantonale.

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