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Art. 14 LCani Legge sui cani (LCani)

LCani
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Art. 14 LCani

Il Consiglio di Stato può allestire una lista di razze e dei loro incroci la cui detenzione è vietata nel Cantone Ticino; in ogni caso stabilisce particolari condizioni o oneri per il rilascio dell’autorizzazione di detenzione di determinate razze e dei loro incroci, aventi in particolare per oggetto

- le qualità e le conoscenze canine del detentore;

- l’origine del cane e le sue condizioni di detenzione;

- l’obbligo di seguire regolarmente corsi di educazione canina a partire dall’acquisto del cane.

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