482.300
HuGLCani
CH-TI
Art. 14 LCani Legge sui cani (LCani)
LCani
Art. 14 LCani
Il Consiglio di Stato può allestire una lista di razze e dei loro incroci la cui detenzione è vietata nel Cantone Ticino; in ogni caso stabilisce particolari condizioni o oneri per il rilascio dell’autorizzazione di detenzione di determinate razze e dei loro incroci, aventi in particolare per oggetto
- le qualità e le conoscenze canine del detentore;
- l’origine del cane e le sue condizioni di detenzione;
- l’obbligo di seguire regolarmente corsi di educazione canina a partire dall’acquisto del cane.