Art. 13 LCani Legge sui cani (LCani)
Art. 13 LCani
[14] 1 I detentori di cani di cui all’articolo 14 devono superare due test attitudinali per ottenere l’attestato di capacità, pena la possibilità di revoca dell’autorizzazione di detenzione.
1bis A chi non supera un test attitudinale o lo supera con lacune possono essere imposte le misure di polizia secondo l’articolo 18.
1ter A chi non ottiene l’attestato di capacità possono essere imposte
a) la perizia secondo l’articolo 17;
b) le misure di polizia secondo l’articolo 18;
c) l’obbligo di frequentare un nuovo corso d’istruzione;
d) l’obbligo di sottoporsi a un nuovo test attitudinale entro sei mesi dal mancato consegui mento dell’attestato di capacità.
2 I costi delle misure secondo il capoverso 1 bis e 1 ter sono a carico del detentore.
3 Il Consiglio di Stato disciplina la procedura.
[14] Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.