Art. 12 LCani Legge sui cani (LCani)
Art. 12 LCani
[12] 1 I detentori di cani di cui all’articolo 14 devono frequentare con il proprio cane un corso d’istruzione riconosciuto dal Cantone, tenuto da un istruttore cinofilo autorizzato, pena la possibilità di revoca dell’autorizzazione di detenzione.
2 Il costo per il corso d’istruzione è a carico del partecipante.
3 Il Consiglio di Stato
a) fissa le condizioni per le quali il detentore è tenuto a partecipare al corso d’istruzione;
b) stabilisce i requisiti concernenti i corsi d’istruzione e gli istruttori cinofili;
c) può delegare il compito di organizzare i corsi d’istruzione e di rilasciare l’attestato di partecipazione a persone o enti riconosciuti del settore cinofilo.
Test attitudinali e attestato di capacità [13]
[12] Art. modificato dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.
[13] Nota marginale modificata dal L 27.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 393.