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Art. 11 LCani Legge sui cani (LCani)

LCani
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Art. 11 LCani

1 I Municipi disciplinano, mediante ordinanza, le modalità di gestione dei cani sul proprio comprensorio, in applicazione della presente legge e delle disposizioni di polizia locale della

l egge organica comunale.

2 Essi possono definire aree di svago chiaramente delimitate e segnalate al pubblico riservate ai can i.

3 All’interno delle aree di svago il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l’animale non possa nuocere alle persone o ad altri animali.

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