482.300
HuGLCani
CH-TI
Art. 11 LCani Legge sui cani (LCani)
LCani
Art. 11 LCani
1 I Municipi disciplinano, mediante ordinanza, le modalità di gestione dei cani sul proprio comprensorio, in applicazione della presente legge e delle disposizioni di polizia locale della
l egge organica comunale.
2 Essi possono definire aree di svago chiaramente delimitate e segnalate al pubblico riservate ai can i.
3 All’interno delle aree di svago il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie affinché l’animale non possa nuocere alle persone o ad altri animali.