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Art. 5 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

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Art. 5 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

[9] I controllori delle carni applicano la legislazione sulla protezione degli animali nei macelli. Essi controllano in particolare lo stato degli animali dopo il trasporto, ne sorvegliano lo scarico dagli automezzi, la detenzione nei parchi e nelle stalle di sosta prima della macellazione, lo stato di salute ante mortem , lo stordimento e il dissanguamento.

[9] Art. modificato dal R 22.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 319.

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