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Art. 4 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

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Art. 4 Regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali

I Municipi svolgono i compiti loro attribuiti dall’art. 5 della legge cantonale sulla protezione degli animali (detta in seguito legge).

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